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Art. 16: Rinvio
Per tutto quanto non previsto dall’attuale Statuto e dall’Atto Costitutivo, valgono le norme del codice di diritto canonico, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, del D.L.G.S. 460\97.
Paravati, lì cinque luglio millenovecentonovantotto
La Fondatrice spirituale
Il Notaio
Il Presidente |