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Art.14: Estinzione della Fondazione
L’estinzione della Fondazione può avvenire con delibera dell’Assemblea dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, solo se ad esprimere il proprio voto saranno almeno i tre quarti dei suoi componenti.
In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad enti che perseguono finalità analoghe.
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