Premessa storica
Costituzione e Sede
Spirito d. Fondazione
Scopi Istituzionali
Patrimonio
Organi d. Fondazione
Assemblea
Albo Sostenitori
Competenze Assemblea
Funzionamento
Consiglio di Amministrazione
Presidenza
Collegio Revisori
Esercizio finanziario
Estinzione
Controversie
Rinvio e firmatari
regolamento

Art.10: Consiglio di Amministrazione: funzionamento e competenze

Il Consiglio di Amministrazione dev’essere nel tempo espressione delle realtà spirituali e sociali nate all’interno della Fondazione.
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri, eletti dall’Assemblea dei Fondatori all’interno della medesima con le modalità stabilite dal regolamento che si unisce al presente statuto, per formarne parte integrante e sostanziale.
Il numero dei membri del Consiglio d’Amministrazione sarà deciso, alla scadenza di ogni mandato, dall’Assemblea dei Fondatori.
Il primo Consiglio di Amministrazione risulta composto di 9 membri.
Il Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea e il Parroco della Comunità di Santa Maria degli Angeli in Paravati, sono membri di diritto del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione, fatta salva la possibilità di rinuncia.
Nel caso in cui uno o entrambi dovessero rinunciare all’incarico, i restanti consiglieri, designati a norma del 1° comma del presente articolo, provvederanno alla o alle sostituzione\i, cooptando il\i sostituto\i tra i componenti dell’Assemblea dei Fondatori.
I consiglieri restano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio di Amministrazione così formato:
a) nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, i quali, insieme al Segretario, nominato dal Presidente anche all’esterno del Consiglio d’Amministrazione, costituiscono l’Ufficio di Presidenza, cui spetta l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Consiglio medesimo;
b) si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all’anno, per la redazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, da sottoporre poi all’Assemblea dei Fondatori, e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o un terzo dei suoi componenti. La convocazione viene fatta per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax due giorni prima. L’avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno, l’ora della seduta nonché gli argomenti in discussione. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri stessi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
c) sostituisce mediante cooptazione, nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, per dimissioni o impedimento definitivo, scegliendoli all’interno dell’Assemblea dei Fondatori. Detta cooptazione viene sottoposta alla ratifica dell’Assemblea dei Fondatori in occasione della prima seduta utile successiva. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri;
d) approva, su proposta dei componenti, regolamenti attuativi delle finalità del presente statuto;
e) esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e l’esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento dei fini statutari, escluso quanto per legge e per statuto è di competenza dell’Assemblea;
f) delega, ricorrendone le condizioni, ogni compito inerente la gestione dell’ente al Presidente;
g) decade con il venir meno, contemporaneamente, della maggioranza dei Consiglieri. Alla ricostituzione del medesimo provvederà l’Assemblea convocata ai sensi del’art. 8.
Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, cura la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio da trascrivere su un apposito libro.